di Avv. Prof. Stefano Loconte e Dott. Comm. Alessandro Foderà
Operazioni soggettivamente inesistenti
Ove l’Ufficio provi, con presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) che il cessionario coinvolto nella frode era a conoscenza della stessa (o avrebbe dovuto esserlo sulla base di ordinari criteri di esperienza e di comportamento imprenditoriale), l’accertamento è legittimo ed il giudice di merito ha l’obbligo di vagliare e considerare gli elementi prodotti dall’Ufficio