La colpa dell’operation manager non comporta in automatico la condanna della società: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, sezione quarta, n. 31665 del 2 agosto scorso, con cui la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 non può essere affermata sulla base di una violazione estemporanea da parte di un dirigente, peraltro in distonia con quelle che erano le pacifiche, conosciute e fino a quel momento dallo stesso rispettate disposizioni organizzative. La Suprema Corte ha anche chiarito che i requisiti dell’“interesse” e del “vantaggio”, necessari per far scattare la 231, debbano essere valutati nel contesto generale dei fatti e in stretto collegamento con le verifiche relative alla sussistenza o meno di una colpa di organizzazione, dando così rilevanza anche al carattere sporadico o meno della violazione.