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Di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
I bitcoin sono dei prodotti finanziari e pertanto disciplinati dal Tuf, con la conseguenza che se un privato senza abilitazione vende criptovalute su un sito internet commette il reato di intermediazione finanziaria abusiva.
Questo è quanto chiarito dalla sentenza 28607/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per IO7, e con cui la seconda sezione penale della Cassazione, nell’ambito di un procedimento per abusivismo finanziario contestato in relazione a operazioni in criptovaluta, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale veniva sostenuto che le valute virtuali non sono prodotti di investimento, ma mezzi di pagamento, e così sottratte alla normativa in materia di strumenti finanziari
Trovate l’articolo completo su Italia Oggi 7 di lunedì 12 ottobre 2020, pag.12
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