Di avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
Il distacco fittizio di lavoratori integra il reato di truffa in danno dello Stato e fa scattare la «responsabilità 231» dell’ente.
Così si è espressa la sentenza 23921/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la sezione seconda penale della Cassazione ha confermato la responsabilità amministrativa da reato di una società, in seguito a interposizione fittizia di manodopera, in quanto la stessa aveva utilizzato lavoratori distaccati, che formalmente erano assunti da una società «fittizia», con la finalità di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo.
Ed ecco dunque che l’indirizzo rigoroso della Cassazione, attraverso l’applicazione della fattispecie di truffa ai danni dello Stato, riconosce la rilevanza ai fini 231 anche di condotte abusive quali l’indebito uso dell’istituto del distacco, ricomprendendo nelle larghe maglie dell’art. 640 comma 2 c.p. le più eterogenee forme di frode in danno della pubblica amministrazione.
Trovate l’articolo completo su ItaliaOggi7 di Lunedì 14 Settembre, pag. 12.
In alternativa il PDF della singola pagina è disponibile qui a seguito.(Download)