Sottrazione fraudolenta: sotto la lente l’atto simulato che sottrae i beni dalle mani del Fisco. Infatti, come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto e dall’esito che potrà avere la procedura di recupero del credito erariale, perché si integri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del dlgs n. 74/2000, bisogna valutare se l’azione commessa sia idonea a pregiudicare l’attività di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n. 33332 del 2 settembre 2024. La pronuncia conferma l’orientamento dei giudici di legittimità secondo cui il superamento della soglia di punibilità di 50 mila euro deve essere riferito non al valore dei beni simulatamente o fraudolentemente trasferiti, ma all’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi che il Fisco deve recuperare.