Salvato dalla condanna per il reato di frode processuale di cui all’art. 374 c.p. il datore di lavoro che cancella le tracce alterando il posto ove è avvenuto l’infortunio del dipendente, in quanto riconosciuta l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384, comma 1 c.p., che prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore: è quanto emerge dalla sentenza ell’11 marzo 2021, n. 9806, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti, hanno commentato per Italia Oggi 7 e con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha ritenuto che l’imputato nell’occultare le prove sarebbe stato mosso dalla esigenza di evitare le prevedibili conseguenze penali dell’incidente al dipendente, a lui imputabili in quanto datore di lavoro.
Legga qui l’intero articolo