Niente autoriciclaggio se l’evasione fiscale non supera la soglia di punibilità: è quanto emerge dalla sentenza n. 11986 del 29 marzo 2021, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha ribaltato la pronuncia della Corte di merito, la quale aveva ritenuto configurabile l’autoriciclaggio, sulla base della precisazione normativa per cui la disposizione incriminatrice si applica «anche quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». La Suprema corte ha chiarito, al contrario, che la soglia di punibilità non è da considerarsi condizione di procedibilità, ma rientra tra gli elementi costitutivi; il che in concreto comporta che la mancata integrazione della soglia esclude la stessa sussistenza del reato presupposto e, conseguentemente, dell’autoriciclaggio.
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