Linea dura della Cassazione sugli omessi versamenti dei tributi per crisi di liquidità. È quanto emerge dalla sentenza n. 27690/2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale ha confermato la condanna della legale rappresentante di un’impresa per omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, pur conseguente alla necessità di garantire la continuità aziendale tramite il pagamento dei lavoratori e dei fornitori, trattandosi comunque di precise scelte dell’imputata non qualificabili come forza maggiore. Aderendo a un approccio rigoroso, la Suprema corte ha precisato che la mancanza del dolo del reato derivante da una crisi di liquidità deve essere supportata da precisi oneri di allegazione da parte dell’imputato relativi tanto alla non imputabilità e alla repentinità della crisi economica quanto all’adozione di ogni possibile azione, anche sfavorevole per il proprio patrimonio personale, diretta a reperire le somme necessarie per adempiere all’obbligazione tributaria.
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