Frode Iva e associazione per delinquere, il dolo eventuale non è sufficiente: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 1465 del 2024, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è necessario accertare l’esistenza di concreti elementi di fatto anche in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che per l’associazione per delinquere è il dolo diretto e specifico, non bastando quindi la coscienza e volontà sotto forma di dolo eventuale di partecipazione alla realizzazione dei reati tributari.