Per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sola mancanza delle scritture contabili non basta. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 42856 del 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la quinta sezione penale ha annullato la sentenza di condanna in quanto i giudici d’appello avevano dedotto la configurabilità del dolo specifico in capo all’ex amministratore della società fallita unicamente sulla base della mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine che consentisse di ricondurre tale dato oggettivo a una specifica scelta dolosa dell’imputato.