Condanna per bancarotta estesa: è quando emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 4816 del 2 febbraio 2024, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la quinta sezione ha ritenuto che sia da considerare amministratore di fatto, e che debba rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche il soggetto che compie atti negoziali per la società in forza di procure speciali. In particolare, le singole procure conferite, globalmente considerate, avevano attribuito all’imputato autonomi poteri, e consentito allo stesso di operare sull’intero patrimonio della società fallita e di disporne liberamente, come in effetti era avvenuto.