Imprenditore salvo a metà dall’accusa di omessa dichiarazione quando viene incaricato un commercialista: per scagionarsi occorre, infatti, una prova ad hoc del dolo specifico, ossia dell’esistenza di una intesa con il professionista per evadere l’imposta. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per il settimanale di ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 6820 del 15 febbraio scorso, che, da un lato, ha sì confermato che l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere); e, dall’altro lato, ha chiarito che la prova non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.