Niente sequestro per evasione fiscale se scatta prima il fallimento: è quanto affermato dalla sentenza 36746/2020, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti, hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sezione terza penale della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul dibattuto tema dell’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare. Specificamente, la Suprema Corte ha confermato il principio giurisprudenziale per cui, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, il sequestro non può più essere eseguito, rimanendo consentito quello finalizzato alla confisca per equivalente sul patrimonio dell’indagato. In senso contrario altra giurisprudenza di legittimità in passato ha sostenuto che, in materia di reati tributari, non si poteva attribuire alla procedura concorsuale, anche laddove intervenuta prima del sequestro, effetto preclusivo rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel processo penale. Ma la presente pronuncia si è discostata negando l’operatività della misura ablativa