L’imposta evasa, ai fini penali, si quantifica scomputando anche le perdite, ma attenzione, perché è l’interessato a doverne provare la risultanza nelle scritture contabili o comunque a produrre in giudizio elementi concreti per dimostrarne l’esistenza. A precisarlo è la sentenza n. 16865 del 2021, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per IO7, e con cui la terza sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi sul caso di un legale rappresentante di una società imputato per il reato di omessa dichiarazione, ha dato applicazione alle modifiche introdotte dalla riforma penal-tributaria del 2015 all’art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74/2000.
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