Lo scioglimento dell’ente non salva dalle sanzioni 231: a stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 25492/2021, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la quinta sezione penale ha chiarito che l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, punito dal d.lgs. 231/2001, consegue alla scomparsa fisiologica e non fraudolenta dell’ente, mentre nel caso in esame il trasferimento delle attività in favore di un ente diverso risultava fatto proprio al fine di sottrarre il primo alle conseguenze sanzionatorie di cui al suddetto d.lgs. 231/2001. Da qui l’applicazione dell’art. 33 del d.lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità solidale del cessionario dell’azienda.
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