Dimettersi dalla carica non salva, poiché risponde del reato tributario l’amministratore anche se cessa dall’incarico prima della scadenza della liquidazione dell’Iva: è quanto emerge dalla sentenza n. 3228 del 27 gennaio 2021, che i nostri professionisti, l’Avv. Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti, hanno commentato pe ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che risponde del reato di omesso versamento Iva chi, avendo presentato la dichiarazione annuale e pur non essendo poi formalmente tenuto, anche per fatti sopravvenuti (perché ad esempio si è dimesso dalla carica di amministratore), al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10-ter dlgs 74/2000, abbia fornito un contributo causale, anche solo morale, all’omissione operata dalla società.
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