Per le frodi fiscali e per le infedeli e omesse dichiarazioni, patteggia solo chi paga. Ma, come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per il settimanale di ItaliaOggi7, a seconda del momento in cui si salda il debito, si aprono tre diverse ipotesi: non punibilità se si paga prima dell’accertamento; pena ridotta e accesso al patteggiamento quando si salda dopo l’accertamento, ma prima dell’apertura del dibattimento; strada sbarrata ad attenuanti e patteggiamento se si paga dopo l’accertamento e l’apertura del dibattimento. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 9216 del 4 marzo scorso, con cui la terza sezione, nell’aderire all’orientamento più rigoroso, ha precisato che per i reati tributari dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 74/2000, ove non si verifichi la causa di non punibilità, l’accesso all’applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p., ovvero al rito speciale del patteggiamento, è possibile solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.