Rispettare l’accordo con il Fisco apre le vie della non punibilità per particolare tenuità del fatto: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dal nuovo decreto recante revisione del sistema sanzionatorio tributario e attuativo della delega per la riforma fiscale, approvato in via definitiva, che inserisce una disposizione ad hoc all’art. 13, ovvero il comma 3-ter, esplicitando i criteri che il giudice deve utilizzare per l’applicazione ai reati tributari della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., e la conseguente esclusione della condanna. Specificamente, la nuova disposizione contempla l’entità dello scostamento dell’imposta evasa dalla soglia di punibilità, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione finanziaria, l’ammontare del debito tributario residuo quando sia in fase di estinzione, nonché la situazione prevista dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.