Di Avv. Prof Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti
La compensazione non costituisce causa di non punibilità del reato di omesso versamento Iva e la crisi di liquidità non equivale a forza maggiore.
Questo è quanto statuito dalla sentenza n. 17806/2020, che i nostri professionisti Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti hanno commentato per IO7, e con cui la sezione terza penale della Cassazione ha chiarito che la deduzione da parte dell’imputato della causa di forza maggiore derivante da una improvvisa crisi dell’impresa richiede precisi e puntuali oneri di allegazione circa la sua non imputabilità, nonché la prova dell’impossibilità di farvi fronte con misure idonee anche a prezzo di sacrifici del proprio patrimonio personale.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che il «pagamento» richiesto per l’applicabilità dell’art. 13 dlgs 74/2000, ovvero di quella causa di non punibilità invocabile in caso di estinzione del debito tributario, possa ricomprendere la compensazione di diritto tra reciproci crediti e debiti del contribuente nei confronti del Fisco.
Trovate l’articolo completo a pag. 14 di ItaliaOggi7 di Lunedì 27 luglio 2020.
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