Niente prescrizione per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili: è quanto emerge dalla sentenza n. 22294 dell’8 giugno 2021, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione ha ritenuto che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione. In assenza di tale prova gravante sull’imputato, è lecito presumere, pur in automatico, che le scritture contabili siano state occultate e che quindi la condotta si protrae sino al momento dell’accertamento, e solo da tale frangente inizia a decorrere la prescrizione.
Legga qui l’intero articolo