Se vi è l’interesse o il vantaggio, anche solo concorrente, della società, scatta la condanna 231: è quanto stabilito dalla sentenza n. 23300 del 15 giugno 2021, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la seconda sezione penale della Cassazione si è pronunciata in un caso di truffa ai danni dello Stato finalizzata a ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti. Secondo la Suprema Corte, il reato va considerato commesso proprio nell’interesse della persona giuridica che ottiene i capitali e li utilizza per la propria attività; e solo laddove si provi l’esclusivo interesse degli amministratori, senza che l’ente ne tragga alcun vantaggio, come nel caso in cui i proventi illeciti confluiscano sui conti correnti personali degli stessi, la società potrebbe salvarsi.
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