Dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: non è possibile accedere al patteggiamento in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari o di ravvedimento operoso. È quanto da ultimo stabilito dalla sentenza n. 28950/2021, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema da tempo dibattuto, ovvero se, e per quali fattispecie, l’estinzione del debito tributario sia o meno condizione per patteggiare. Tema controverso che a seguito della riforma penal-tributaria di cui al decreto fiscale 2020 (convertito in legge n. 157/2019), che ha esteso alle ipotesi fraudolente della non punibilità in caso di pagamento spontaneo del debito, si ripropone anche per la frode fiscale.
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