Per scongiurare la prescrizione, e quindi l’estinzione, dell’illecito 231 basta la richiesta di rinvio a giudizio. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un approfondimento per ItaliaOggi7, a chiarirlo è la sentenza n. 9006 del 17 marzo scorso, con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha ricordato che, a differenza delle persone fisiche, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, come previsto dall’art. 22 comma 4 dlgs 231/2001. Inoltre la sentenza, riguardante un procedimento per lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica contestate alle persone fisiche ai sensi dell’art. 590 cp e all’ente ai sensi dell’art. 25-septies dlgs 231/2001, assume un duplice rilievo se si considera che la Corte, ribaltando un precedente indirizzo giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto che neppure la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti la violazione 231, per un reato commesso nel suo interesse o vantaggio, determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato, comportando il mero trasferimento della responsabilità sui soci.
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