Niente sconti per le teste di legno: è quanto emerge dalla sentenza n. 12841 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha ritenuto responsabile anche l’amministratore «di diritto» per i fatti di bancarotta posti in essere dall’amministratore «di fatto». L’assunzione della carica di amministratore (c.d. di diritto) aveva infatti consentito all’amministratore di fatto di proseguire una gestione scellerata della società; quanto al contributo causale di rilievo alla commissione dei fatti, la Suprema Corte lo ha individuato nel disinteresse manifestato dall’amministrazione nei confronti della società, precisando come la consapevolezza delle responsabilità derivanti dalla carica gli imponevano di controllare l’operato dell’amministratore di fatto e di impedire la commissione ad opera di quest’ultimo dei fatti di bancarotta.