Amministratore di fatto a rischio: per rispondere dell’illecito penale non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale. È quanto emerge dalla sentenza n. 34381 del 16 settembre scorso, che i nostri professionisti Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la Cassazione, con specifico riferimento alla categoria dei reati tributari, nella quale rientravano quattro dei cinque reati contestati all’imputato, ha dato una definizione della qualifica di amministratore “di fatto”.
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