Un solo reato per più illeciti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 38141 del 10 ottobre scorso, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la seconda sezione penale ha ritenuto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel caso concreto integrato dalla intestazione fittizia di un immobile acquistato con il denaro provento di una bancarotta, resta assorbito nel reato di riciclaggio. La Suprema Corte, partendo dal presupposto giuridico per cui il delitto di riciclaggio può essere integrato anche mediante una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro e finalizzati a dissimulare la provenienza delittuosa del denaro, ha ritenuto che l’acquisto dell’immobile e l’intestazione fittizia fossero da considerare come l’ultimo segmento di una condotta articolata non sanzionabile due volte, e integrante quindi non un reato autonomo, ma quello di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p.
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