Amministratore senza delega, bandita la responsabilità da posizione: è quanto emerge dalla pronuncia n. 33582 del 2022, che i nostri professionisti Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la Cassazione ha annullato la sentenza con cui i giudici di merito avevano condannato per bancarotta fraudolenta un consigliere di amministrazione di un consorzio, rimproverandogli di avere omesso di adempiere alla propria funzione di controllo nonostante i gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori. La Suprema Corte, con un approccio garantisca meritevole di segnalazione, ha invece affermato che l’amministratore senza deleghe non risponde della bancarotta commessa dagli altri componenti del consiglio di amministrazione per il solo omesso intervento, pur in presenza di fattori di anomalia evidenti. E’ invece necessario provare che il consigliere privo di delega ne sia concretamente venuto a conoscenza e sia rimasto volontariamente inerte così avallando le condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe. In assenza di tali elementi il suo comportamento omissivo può comportare un addebito per colpa, financo grave, che, tuttavia, non rileva penalmente quale concorso nel reato di bancarotta.
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