Nessuna responsabilità automatica nemmeno per l’amministratore di diritto: è quanto emerge dalla sentenza n. 43969 del 18 novembre, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la Cassazione ha affermato che, in assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l’amministratore di diritto non risponde, per il solo fatto di aver assunto la carica, degli illeciti commessi da altri soggetti coinvolti nelle attività sociali, salvo non venga provato il suo concorso nel reato.
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