La nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp) non salva dalla condanna il datore di lavoro per la mancata valutazione di un rischio: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 21153 del 18 maggio scorso, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la quarta penale ha affrontato il delicato tema della responsabilità penale, nel caso di infortuni sul lavoro. In particolare, non è esonerato da responsabilità il datore che, nonostante abbia nominato un Rspp, risulta invece che non abbia valutato un rischio specifico connesso all’attività produttiva e causa dell’incidente. Come chiarito dalla Suprema corte, si tratta infatti di una funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto, così che le eventuali carenze nell’attività di collaborazione alla redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi) da parte del Rspp possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva.
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