Non punibilità per chi si ravvede a maglie larghe: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 26274 del 19 giugno scorso, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione penale ha deciso che la richiesta di chiarimenti inviata all’utilizzatore delle fatture false nell’ambito di una verifica svolta nei confronti dell’emittente non preclude all’utilizzatore la possibilità di godere della non punibilità aderendo al ravvedimento operoso.