
La terza sezione penale della Cassazione, nell’ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta, con la sentenza n. 17283 dell’8 maggio scorso è tornata a pronunciata sulla responsabilità dell’amministratore laddove sia solo un “prestanome”. La Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti in tema di omessa dichiarazione e frode fiscale, ha chiarito che il legale rappresentante di una società che non abbia della stessa l’effettiva gestione non risponde ai sensi dell’art. 40, comma secondo, codice penale, per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ne hanno parlato i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7.