Debiti con l’erario, amministratori senza delega in manette per bancarotta: è quanto emerge dalla sentenza n. 28673 del 20 luglio 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la quinta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per la sistematica inadempienza degli obblighi fiscali, nonché in materia di responsabilità in concorso per gli amministratori senza delega. Per la Suprema Corte, le operazioni dolose, richieste dall’art. 223 comma 2 n. 2 legge fall. per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta, possono consistere nella sistematica inadempienza degli obblighi fiscali e previdenziali, in quanto ne consegue l’aumento della esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali e, a catena, a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni, il dissesto dell’impresa. Quanto agli amministratori senza delega, per la configurabilità del loro concorso in ragione dell’omesso impedimento dell’evento, la Cassazione ha evidenziato la necessità che emerga la prova, da un lato, dell’effettiva consapevolezza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito; e, dall’altro, della volontà di non attivarsi per impedirlo.
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