Aiuti ottenuti con il Fondo di garanzia per le Pmi: scattano le manette se le somme sono impiegate per finalità diverse. È quanto emerge dalla sentenza n. 28416 del 19 luglio 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la Cassazione, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 316-bis c.p., ovvero di malversazione ai danni dello Stato, nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le per le piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del dl n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
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