Doppio reato per chi fallisce: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 45285 del 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la quinta sezione penale ha affermato che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio sussiste ogniqualvolta alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito una attività dissimulatoria di reimpiego di tali somme in attività economiche e finanziarie.