Autoriciclaggio e confisca a maglie larghe: la sentenza della seconda sezione penale della Cassazione n. 1309 del 2024, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui si è chiarito che il reato di autoriciclaggio scatta anche per le condotte aventi a oggetto proventi di delitti commessi prima della sua entrata in vigore, non essendo invocabile il principio di irrevocabilità della legge penale per il solo fatto che il reato presupposto, nel caso di specie frode fiscale, è stato realizzato in epoca anche di gran lunga antecedente all’introduzione dell’art. 648-ter.1 cp. Inoltre, la Suprema corte ha precisato che le somme autoriciclate possono essere autonomamente confiscate, cumulandosi all’ablazione del provento del delitto tributario presupposto; si tratta, infatti, di denaro, beni ed altre utilità che costituiscono oggetto di un reato differente rispetto a quello da cui originariamente provengono.