Autoriciclaggio con i paletti: la condotta contestata all’indagato non può consistere nel trasferimento dei fondi dalla fallita alle società beneficiarie e quindi coincidere con la stessa condotta distrattiva integrante la bancarotta: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, quinta sezione, n. 20152 del 21 maggio 2024, che, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero, ha chiarito che affinché possa scattare la condanna per autoriciclaggio, evitando indebite sovrapposizioni applicative, è richiesta un’attività ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa all’impresa fallita.