Semaforo verde per la bancarotta fraudolenta, rosso per la documentale: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, quinta sezione, n. 16414 del 19 aprile 2024, con cui, oltre a delineare gli elementi sintomatici per la qualifica di amministratore di fatto, si è chiarito che, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, anche un bene avente un valore irrisorio o esiguo, ove distaccato dal patrimonio sociale, senza riceverne alcun utile o corrispettivo, determina pur sempre un depauperamento del patrimonio sociale, rilevante ai fini del reato di bancarotta patrimoniale. Quanto alla bancarotta documentale, nel caso in cui come in quello di specie sia contestato l’occultamento delle scritture contabili, è necessario provare il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, non potendolo dedurre dalla semplice sottrazione, o dall’omessa consegna, di parte delle scritture contabili, perché ciò equivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l’amministratore non consegna le scritture contabili al curatore, egli persegue sicuramente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare i creditori.