
La Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 25167 del 9 luglio 2025 ha fornito interessanti chiarimenti nell’ambito di un procedimento per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, contestato in ragione della riqualificazione di un contratto di appalto in somministrazione illecita di manodopera. La Suprema Corte, da un lato, ha confermato la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta nelle ipotesi in cui la somministrazione di manodopera venga occultata da uno schermo negoziale; dall’altro lato, ha precisato che sotto il profilo soggettivo il reato richiede, oltre al dolo generico (consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualità), anche il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta, pur non essendone necessario il concreto conseguimento per il perfezionamento del reato. Ne hanno parlato i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7.