Prescrizione, lunga sì, ma con limiti. È quanto emerge dalla sentenza n. 3957 del 2022, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione della Cassazione penale ha chiarito che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa; salvo l’eventuale uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti esclusivamente nella integrativa. Nel caso di specie, la data di presentazione della prima dichiarazione era antecedente alla modifica normativa che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione, così che in accoglimento del ricorso la Cassazione ha ritenuto applicabile la più favorevole normativa e di conseguenza ha rilevato l’estinzione del reato.
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