Cessa la carica ma non la responsabilità: è quanto emerge dalla sentenza n. 32237/2021, che i nostri professionisti, il Prof. Avv. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti, hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione ha confermato la configurabilità del concorso nel reato di frode fiscale dell’ex amministratore della società che, pur essendo cessato dalle cariche e non avendo sottoscritto la dichiarazione, abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento. Nonostante i tentativi dello stesso di sostenere la propria estraneità ai fatti, documentando di non essere più il legale rappresentante della società e, soprattutto, di non essere il firmatario della dichiarazione al momento della presentazione, è stato comunque ritenuto responsabile, quale concorrente, nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal nuovo legale rappresentante.
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