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    La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette

    La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette: infatti, il reato di indebita compensazione prevale, e non concorre, con il quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, trovando peraltro applicazione sia nel caso di compensazione «verticale», riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione «orizzontale», concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. E se non si supera la soglia di punibilità, la condotta è penalmente irrilevante e, oltre a non sporcarsi la fedina, ci si salva da sequestri e confisca. E’ tutto quanto emerge dalla sentenza n. 37085 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull’ambito di operatività della fattispecie penal-tributaria di cui all’art. 10-quater d.lgs.74/2000, e sul suo rapporto, qualificato come di specialità, con il reato di cui all’art. 316-ter c.p.
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    Con la compliance 231 è possibile prevenire la crisi d’impresa

    Il modello 231 indispensabile per prevenire e rilevare la crisi di impresa: parola d’ordine del nuovo Codice della crisi è costruire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Come evidenziato dal nostro Managing Partner Prof. Avv. Stefano Loconte per ItaliaOggi, a vent’anni dall’entrata in vigore del dlgs 231/01, e prima che sulle norme di riferimento parta il «tagliando» ad opera della commissione che il Ministro della Giustizia ha preannunciato di voler istituire, una novità spicca già, ovvero la connessione tra reato e crisi di impresa, oggetto, quest’ultima, dell’importante riforma che si accinge a entrare in vigore.
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    Essere una mera testa di legno non salva dalle manette: è quanto emerge dalla sentenza n. 36195 del 2021

    Essere una mera testa di legno non salva dalle manette: è quanto emerge dalla sentenza n. 36195 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno illustrato per ItaliaOggi7 e con cui la terza sezione penale della Cassazione ha chiarito che l’amministratore di diritto risponde, al pari dell’amministratore di fatto, dei reati tributari, tra cui, come nel caso in esame, quelli di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, anche se si tratti di un semplice prestanome.
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