Frode fiscale per fatture inesistenti coi paletti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 32506 del 5 settembre scorso, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la terza sezione penale ha evidenziato come l’esistenza di rapporti di “eterodirezione” tra le società di un gruppo non rende quelle “eterodirette” solo per questo degli schermi fittizi, bensì è necessario dimostrare che le operazioni documentate dalle fatture o non siano state proprio effettuate, o siano state realizzate da un soggetto diverso dall’emittente. Nella vicenda esaminata, il Tribunale di Roma aveva ritenuto risolutiva, per confermare il sequestro in un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 dlgs n. 74 del 2000, la eterodirezione, da parte della società capogruppo, dell’attività delle società emittenti le fatture in contestazione, con conseguente asserita perdita della loro autonomia gestionale. Al contrario, la Cassazione ha annullato il provvedimento, censurando l’errore giuridico di confondere la nozione di fittizietà di un ente e quella di eterodirezione dello stesso da parte di altro soggetto.
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