La crisi di liquidità salva dalla condanna: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n. 41238 dell’11 novembre scorso, che ha dato applicazione alla causa di non punibilità di recente introdotta dal dlgs 87/2024 (c.d. decreto sanzioni) all’art. 13 dlgs 74/2000. Specificamente il nuovo comma 3-bis, intervenendo su una delle questioni più dibattute tra gli interpreti, prevede che i reati di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Aggiunge inoltre la norma che, ai fini della predetta valutazione, il giudice debba tener conto, da un lato, della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni pubbliche; e, dall’altro lato, della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.