La non punibilità è condizionata

    Benedetta Lupo

    Non punibilità dei reati tributari coi paletti. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per il ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale, terza sezione, n. 14956 dell’11 aprile 2024, con cui è stata delimitata l’operatività della causa di punibilità introdotta dall’art. 23 dl 34/2023 (il cosiddetto decreto Bollette, convertito nella l. n. 56/2023). Si tratta, cioè, della norma che prevede la possibilità di evitare la condanna penale per i reati di omesso versamento e indebite compensazioni quando le relative violazioni sono state correttamente definite e le somme dovute sono state versate integralmente dal contribuente, secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della l. n. 197/2022, purché le relative procedure siano state definite prima della pronuncia della sentenza di appello. La Suprema Corte ha in particolare precisato che tale causa di non punibilità non si limita ad allungare il limite temporale entro cui pagare, fissato in generale dall’art. 13-bis dlgs 74/2000 all’apertura del dibattimento, bensì richiede presupposti diversi, non sussistenti nel caso in esame.

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