La transazione tempestiva salva dalla condanna: a confermarlo la sentenza n. 34290/2020, che i nostri professionisti, il Prof. Stefano Loconte e l’Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sezione quinta penale della Cassazione, nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta distrattiva, ha confermato che la bancarotta «riparata», idonea a determinare l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, si configura quando, prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Con la precisazione che non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto (a maggior ragione se trattasi di denaro e quindi di bene fungibile), potendo l’amministratore anche rinunciare a crediti certi ed esigibili, quali indennità di buona uscita e altre voci stipendiali.