La truffaldina percezione di erogazioni statali può andare esente dalle manette: infatti, il reato di indebita compensazione prevale, e non concorre, con il quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, trovando peraltro applicazione sia nel caso di compensazione «verticale», riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione «orizzontale», concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. E se non si supera la soglia di punibilità, la condotta è penalmente irrilevante e, oltre a non sporcarsi la fedina, ci si salva da sequestri e confisca. E’ tutto quanto emerge dalla sentenza n. 37085 del 2021, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7 e con cui la sesta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull’ambito di operatività della fattispecie penal-tributaria di cui all’art. 10-quater d.lgs.74/2000, e sul suo rapporto, qualificato come di specialità, con il reato di cui all’art. 316-ter c.p.
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