Manette per autoriciclaggio anche con l’acquisto di criptovalute, in quanto si tratta di attività finanziaria che aiuta a celare la provenienza illecita dei beni: come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un approfondimento per ItaliaOggi7, è quanto emerge dalla sentenza n. 2868 del 2022, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che per essere condannati per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cp non occorre una condotta che impedisca, in maniera assoluta, di identificare la provenienza da reato dei beni, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro origine. Il principio è stato evidenziato in riferimento al trasferimento, tramite bonifici in euro, di somme di denaro di provenienza illecita a società estere incaricate di cambiare la valuta ricevuta in bitcoin, considerato che l’indagato, non agendo in proprio nell’acquisto della valuta virtuale ma per mezzo di società estere adibite all’operazione di cambio valuta, aveva posto un ostacolo alla identificazione dello stesso come beneficiario finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma dalle suddette società che fungevano da «exchanger» di criptovalute.
Clicca qui per leggere l’intero articolo.