Anche per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, se non c’è più il debito tributario cade il sequestro. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 12084 del 2023, che i nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti hanno commentato per ItaliaOggi7, e con cui la sesta sezione penale ha affermato che il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, nel caso in cui il debito tributario sia stato estinto.
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