Non conviene mentire al notaio

    Milano

    In caso di fusioni oltre confine, sono previste pene e sanzioni ex 231 per chi mente al notaio. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti in un approfondimento per ItaliaOggi7, è quanto emerge dal d.lgs. n. 19 del 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 56 del 7 marzo scorso e adottato in attuazione della direttiva Ue 2019/2121, riguardante le operazioni transfrontaliere, ovvero quelle che coinvolgono, oltre a una società italiana, una di un altro Paese europeo. Precisamente, l’art. 54 del decreto introduce una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del cosiddetto “certificato preliminare”, ovvero di quel documento che deve essere emesso dal notaio e attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione. Inoltre, il successivo art. 55 inserisce a propria volta il reato tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui all’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001, stabilendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria che può arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro; da qui la necessità per le società di provvedere tempestivamente all’aggiornamento dei propri modelli organizzativi.
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