Omesso versamento coi paletti: rileva solo quello delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti. Come illustrato dai nostri professionisti Prof. Avv. Stefano Loconte e Avv. Giulia Maria Mentasti per ItaliaOggi7, è quanto consegue dalla sentenza n. 175 del 14 luglio 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 comma 1 lett. b), dlgs n. 158/2015, laddove ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione»; sia per l’effetto dello stesso art. 10-bis dlgs n. 74 del 2000, come modificato dal suindicato decreto, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.
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